Art. 6.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia).

      1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

              «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni. Tale licenza non costituisce titolo per l'acquisto di armi corte, né per la detenzione delle stesse»;

          b) il comma 10 è abrogato.